giovedì 16 novembre 2017
venerdì 3 novembre 2017
sabato 28 ottobre 2017
VALENZANO: Divieto di esposizione e vendita di animali, per l’antichissima "Fiera di Ognissanti".
Ordinanza del 1° Novembre 2017, dalle ore 04:00 alle ore 22:00, per motivi igienico-sanitari, DIVIETO di esporre e vendere animali in generale in tutta l'area della Fiera di Ognissanti.
ALBO PRETORIO
Registro Pubblicazioni: N°1684/2017
Atto: ORDINANZA DIRIGENZIALE Registro Pubblicazioni: N°1684/2017
Il Comune di Valenzano, con l'Ordinanza Dirigenziale n°9 del 27/10/2017, ha disposto per il giorno 1° Novembre 2017, dalle ore 04:00 alle ore 22:00, per motivi igienico-sanitari, il DIVIETO di esporre e vendere animali in generale in tutta l'area della Fiera di Ognissanti.
Inoltre, si legge nell'Ordinanza:
SI AVVERTE, CHE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI TRASGRESSORI, SI PROCEDERÁ SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA E SARÀ DISPOSTA, DI CONSEGUENZA, L’IMMEDIATA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÁ DI VENDITA O ESPOSIZIONE.
La segreteria politica locale del MovimentoDuosiciliano - MDS apprezza la "lodevole" disposizione amministrativa, anche perché l'Ente Locale non dispone di un Regolamento Comunale specifico ed aggiornato, per adempiere al "complesso, strutturale e burocratico" (secondo noi) quadro normativo: Comunitario, Nazionale e Regionale.
Inoltre, il MovimentoDuosiciliano - MDS invita i cittadini e residenti di Valenzano a segnalare alla Pubblica Autorità eventuali trasgressioni e violazioni della presente ordinanza.
SI AVVERTE, CHE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI TRASGRESSORI, SI PROCEDERÁ SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA E SARÀ DISPOSTA, DI CONSEGUENZA, L’IMMEDIATA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÁ DI VENDITA O ESPOSIZIONE.
La segreteria politica locale del MovimentoDuosiciliano - MDS apprezza la "lodevole" disposizione amministrativa, anche perché l'Ente Locale non dispone di un Regolamento Comunale specifico ed aggiornato, per adempiere al "complesso, strutturale e burocratico" (secondo noi) quadro normativo: Comunitario, Nazionale e Regionale.
Inoltre, il MovimentoDuosiciliano - MDS invita i cittadini e residenti di Valenzano a segnalare alla Pubblica Autorità eventuali trasgressioni e violazioni della presente ordinanza.
martedì 26 settembre 2017
ART. 143 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali.
ART. 143 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) Scioglimento dei Consigli
Comunali e Provinciali  conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7.Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
8.Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità
organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini
dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al
decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del
prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la
riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo
ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da
dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi
in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di
assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione
amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo
si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in
cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una
domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle
elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991,
e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello
scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data
di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e
le modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente
prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato
causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,
che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato
dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con
provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il
Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella
proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del
decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da
ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può
eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma
10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
mercoledì 20 settembre 2017
COMUNE DI VALENZANO: Regolamento per la concessione di sovvenzioni-contributi-sussidi e ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati.
Regolamento per la concessione di
sovvenzioni-contributi-sussidi e ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e
privati.
http://albopretorio.datamanagement.it/allega/comunedivalenzano/pubblico/2017/09/0_125348966.pdf
Registro pubblicazioni: N°1471/2017
Atto: AVVISO PUBBLICOmartedì 19 settembre 2017
COMUNE DI VALENZANO: Regolamento per la concessione del Patrocinio comunale
Regolamento per la concessione del Patrocinio comunale
Registro pubblicazioni: N°1470/2017
Atto: AVVISO PUBBLICOmercoledì 9 agosto 2017
"É...stadeve a Valzan 2017!"
Da giorni leggiamo centinaia di articoli,
post, commenti e avvisi fatti di allusioni, malignità, diffamazioni e angherie sull’ennesimo
scontro “social-culturale” di Valenzano, ad esempio: c’è chi invoca una o più
Consulte delle Associazioni; chi vuole bandi pubblici, regolamenti e
trasparenza nella gestione dei soldi pubblici; chi semina vendetta in attesa
delle prossime elezioni amministrative 2018; c’è chi invia sms “vendicativi ed
offensivi” agli organizzatori; c’è chi scrive commenti talvolta diffamanti
(senza conoscere che esiste un nuovo “reato”); chiaroveggenti e sensitivi, che
già nel mese di Giugno erano a conoscenza di nomi dei spettacoli, date e
locations delle manifestazioni; “e” con l’accento o l’apostrofo?; la locale
associazione ProLoco “baciata” con 31.000 euro...e così via.
Il quadro complessivo, che ne esce è inequivocabilmente “preoccupante, desolante ed endemico” ormai consolidatosi nei decenni, in cui le divisioni politiche ideologiche locali si ripercuotono e rispecchiano nelle divergenze culturali, come a dire, che il pensiero universale del filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer «La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande», non trova alloggio a Valenzano.
Il quadro complessivo, che ne esce è inequivocabilmente “preoccupante, desolante ed endemico” ormai consolidatosi nei decenni, in cui le divisioni politiche ideologiche locali si ripercuotono e rispecchiano nelle divergenze culturali, come a dire, che il pensiero universale del filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer «La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande», non trova alloggio a Valenzano.
Oggi è Mercoledì 9 agosto 2017…Mancano solo le
interrogazioni parlamentari, da parte del PD, FI, M5S, SI, Gruppi Misti, ecc., sul
mini-programma estivo valenzanese...Opps!!!...Il Paese delle Meraviglie.
MovimentoDuosiciliano
– MDS
(Segreteria Politica di Valenzano)
mercoledì 2 agosto 2017
Storia e antimemoria. Il caso della Giornata della Memoria in onore delle vittime meridionali dell'Unità.
Rilanciamo l’articolo del giornalista Filippo Lovascio pubblicato su BitontoTV.it il 31 luglio 2017.
L'ARTICOLO di Filippo Lovascio
L’assemblea degli Ateniesi,
lasciandosi ingannare, gli concedette di scegliere tra i cittadini alcuni
uomini, che non divennero i lancieri privati di Pisistrato, ma i suoi mazzieri”.
Così Erodoto commenta il colpo di stato commesso nel VI sec. a.C. dall’ateniese
Pisistrato. Il tiranno scelse come strategia quella di puntare con frasi e
comportamenti dal forte impatto emotivo (presentarsi ferito in assemblea) su un
elettorato facilmente influenzabile e non politicizzato, che da poco era entrato
a far parte dell’assemblea. L’organismo decisionale ateniese aveva giustificato
e riconosciuto istituzionalmente la richiesta della guardia del corpo,
attribuendole un significato politico innocuo per le istituzioni in vigore.
Un’inappropriata istituzionalizzazione e strumentazione politica è il rischio
che corre oggi la Giornata della Memoria delle vittime
meridionali.
Lo scorso 4 luglio il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato, quasi all’unanimità, la mozione presentata dalla consigliera Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle, con cui "si impegna il Presidente e la Giunta a indicare il 13 febbraio come giornata ufficiale in cui si possano commemorare i meridionali che perirono in occasione dell’unità, nonché i relativi paesi rasi al suolo” e ad avviare iniziative per “promuovere convegni e eventi atti a rammentare i fatti in oggetto, coinvolgendo anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado”.
La data non sembra essere stata scelta a caso: il 13 febbraio 1861, infatti, con la capitolazione di Gaeta assediata dalle truppe sabaude, Francesco II di Borbone fu deposto e il Regno delle Due Sicilie cessò di esistere. “Per il movimento dei cosiddetti neoborbonici quella data è l’inizio della storia di un Sud non più indipendente e vittima delle prepotenze dei vincitori che si macchiarono di massacri e stragi. In quel momento avrebbe avuto inizio il declino economico del meridione a vantaggio delle regioni del Nord d’Italia”, spiega l’AIPH, l’Associazione Italiana di Public History, che tuttavia ha sollevato alcuni dubbi sull’istituzione della giornata.
Lo scorso 4 luglio il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato, quasi all’unanimità, la mozione presentata dalla consigliera Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle, con cui "si impegna il Presidente e la Giunta a indicare il 13 febbraio come giornata ufficiale in cui si possano commemorare i meridionali che perirono in occasione dell’unità, nonché i relativi paesi rasi al suolo” e ad avviare iniziative per “promuovere convegni e eventi atti a rammentare i fatti in oggetto, coinvolgendo anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado”.
La data non sembra essere stata scelta a caso: il 13 febbraio 1861, infatti, con la capitolazione di Gaeta assediata dalle truppe sabaude, Francesco II di Borbone fu deposto e il Regno delle Due Sicilie cessò di esistere. “Per il movimento dei cosiddetti neoborbonici quella data è l’inizio della storia di un Sud non più indipendente e vittima delle prepotenze dei vincitori che si macchiarono di massacri e stragi. In quel momento avrebbe avuto inizio il declino economico del meridione a vantaggio delle regioni del Nord d’Italia”, spiega l’AIPH, l’Associazione Italiana di Public History, che tuttavia ha sollevato alcuni dubbi sull’istituzione della giornata.
La mozione ha infatti scatenato una bufera mediatica, che si è riversata sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, tra fautori e oppositori di questa giornata. Alcuni docenti dell’Università di Bari, Foggia, Lecce hanno fatto sentire la loro voce a suon di articoli per invitare il governo regionale a interrompere questa disposizione del Consiglio. "Le propaggini estreme di un meridionalismo "piagnone" e rivendicazionista, del tutto opposto al meridionalismo degli Sturzo, Salvemini e Gramsci, si coagulano in una operazione che riporta al centro il primato neoborbonico”, ha commentato la lettera dei docenti dell’Uniba. La professoressa Lea Durante, docente di letteratura italiana a Bari e presidente della sezione italiana dell’International Gramsci Society, ha aperto una petizione online rivolta al Governatore Michele Emiliano, che aveva dato il suo placet, affinché prenda una “posizione contro tale provvedimento”.
Non sono certo mancate voci dell’altra campana, che hanno criticato fortemente il mondo accademico, come Pino Aprile, noto giornalista sostenitore delle tesi del revisionismo sul Risorgimento, in chiave filoborborbonica e antisabauda. È così intervenuto sul Corriere il 26 luglio: “Ma che paura fa il Giorno della Memoria? Saranno convegni, dibattiti, manifestazioni... E cosa impedisce a chiunque, in civile confronto (sempre che non sia proprio questo che inquieta), di esporre dati e opinioni cui si attribuisce maggior fondatezza? Dovreste esser lieti di una possibilità così succulenta di sbugiardare il branco di...? di...? «Neoborbonici»! Evvai (ma che palle!)”.
Anche a Bitonto il fenomeno neoborbonico e revisionista non è assente. Solo alle Amministrative del 2012, tra i candidati alla carica Sindaco ci fu Agostino Abbaticchio, sostenuto da Confederazione Duosiciliana, il movimento nato dalla “unione di movimenti meridionalisti di tutto il sud d’Italia”. Abbaticchio non si definì neoborbonico e specificò che “non vogliamo la rinascita del Regno dei Borbone, ma diamo tanto di rispetto a quello che è stato l’operato dei Borbone fino al 1861 nel sud d’Italia” . Nel suo programma il candidato Sindaco meridionalista propose anche, sulla stregua di esperimenti in altre regioni, “l'istituzione della moneta popolare ‘SCEC’ nei mercatini rionali a Bari in collaborazione con Arcipelago SCEC”, intervento che sottolinea il distacco di ideali tra il microcosmo bitontino da lui immaginato e il macrocosmo nazionale.
Una misura che la stessa Durante ha imputato anche al Governatore Emiliano, evidenziandola senza mezzi termini in un articolo comparso sul sito di Sinistra Italiana: “la relazione con il Movimento 5 stelle gli (a Emiliano, ndr) è indispensabile in Puglia, e la Giornata della Memoria è un formidabile gancio per accordi su altri tavoli, meno simbolici e più pragmatici”, con la possibilità per il Governatore “di toccare direttamente le corde più scoperte del suo ‘popolo’, in una empatia priva di mediazioni politiche”. Un po’ come fece Pisistrato di fronte all’assemblea ateniese.
La mozione della Laricchia, che, contenta del dibattito scaturitosi, ha voluto tranquillizzare i detrattori della Giornata della Memoria affermando di non volere e non cercare un tornaconto elettorale (e potremmo crederle), ha un punto debole fondamentale: corre il rischio di dare un riconoscimento politico a una lettura faziosa e ingombrante della storia dell’Unità d’Italia e sembra che questo pericolo sia assolutamente ignorato o minimizzato dallo stesso Consiglio. In parte questo ce l’ha confermato anche Domenico Damascelli, consigliere regionale di Forza Italiana, nostro concittadino, che ha votato a favore della mozione. Ai taccuini di BitontoTv ha detto di aver trovato la mozione positiva, con cui poter dare “onore e omaggio alla nostra memoria e al nostro territorio”. Tuttavia il consigliere ha ammesso di non essere riuscito “a fare ricerche approfondite”, a causa certo della mancanza del confronto con gli storici di professione durante il dibattito.
Dino Ciminiello, neo consigliere nell’emiciclo bitontino del M5S, invece, si è detto entusiasta del traguardo raggiunto dalla consigliera pentastellata in Consiglio Regionale, commentando che l’intento della Giornata della Memoria “è di far riscoprire agli Italiani del Nord e del Sud quella voglia di verità e di amore per la nostra Terra che motiva a valorizzarla e scoraggia ad abbandonarla”, per “far crescere la consapevolezza di un territorio che non può più essere incatenato al pregiudizio dell’arretratezza culturale”. Ha inoltre osservato di trovare “incomprensibile la polemica e le ragioni per cui degli accademici dovrebbero opporsi all'istituzione di una giornata di studio e approfondimento dove tutte le posizioni potranno essere liberamente espresse e confrontarsi”.
Marino Pagano, giornalista bitontino, membro del Centro Ricerche di Bitonto e direttore responsabile di “Studi Bitontini”, pur dicendosi “scettico sulla necessità di ricorrere al sistema, sempre più ricorrente, della commemorazione in onore delle vittime di particolari momenti di sopraffazione dell'uomo sull'altro uomo”, dichiara di essere “a favore di questa decisione, ma con senso di speranza e fiducia per quel che potrà accadere in seno al dibattito civile e storiografico”, in virtù del fatto che “si tratta dei morti delle nostre terre, tragicamente scomparsi in un momento che non fu nemmeno di guerra civile ma di vera e propria subordinazione di una parte della penisola alle volontà di forzata unificazione”.
Duro invece è il commento contro la chiusura del mondo accademico barese: “Qui si registra uno strano fenomeno, un paradosso di questo stantio accademismo, epigono della vecchia cosiddetta ‘école barisienne’, a sfondo prettamente marxista, figlio di un'astrusa e acritica esaltazione del Risorgimento”, quella stessa area di orientamento di sinistra “che ha prodotto -dallo stesso Antonio Gramsci all'ineludibile lavoro di Franco Molfese, Antonio Lucarelli, Tommaso Pedio - le opere più interessanti in merito ad una rilettura di quegli anni, a partire proprio dal fenomeno del brigantaggio”.
Pagano ha concluso dicendo che “si preferisce agitare il sin troppo comodo spauracchio neoborbonico, quando invece questo aspetto non coinvolge e non deve coinvolgere un momento che, mi pare di capire, fosse finalmente volto a far luce su faccende che la storiografia ufficiale, quella appunto a sfondo accademico, spesso ha sottovalutato, quando non apertamente osteggiato. I Borbone non siano l'alibi per non fare i conti con la nostra storia”.
Questa contrapposizione di due storie, o meglio di due racconti della storia, uno rivelatore di ignobili segreti e l’altro “ufficiale”, è rigettata dall’esponente di Rifondazione Comunista Anna Belligero. La dottoressa in scienze storiche ha dichiarato a BitontoTV che “la banalizzazione della potenza della memoria, e il conseguente proliferare di ‘giornate della memoria’, possano rivelarsi pericolose, ed addirittura nocive per la storia, passata, ma soprattutto futura”. Laddove per studio della storia si intende “la base di partenza per la costruzione di un pensiero critico e di una visione del mondo, a partire dai processi che l’hanno reso come è oggi”.
Schierandosi dalla parte dei docenti della DISUM dell’Uniba, la Belligero commenta che “il compito della politica non può e non deve essere quello di assecondare gli istinti xenofobi, sudisti, nordisti, sanfedisti, populisti ecc. (e chi più ne ha più ne metta), bensì quello di dotare lo Stato e le sue propaggini degli strumenti per combattere questi sentimenti e costruire quel senso civico di cui siamo carenti da sempre, al Nord come al Sud”.
Non si può assolutamente pensare di non voler onorare le vittime che ci furono nel Mezzogiorno, né impedire alcuna iniziativa di ricerca storica seria e scientifica, che possa restituire un’oggettiva immagine di quegli anni, con le loro contraddizioni e limiti. Ma la mozione approvata lo scorso 4 luglio dovrà fare i conti con la possibile, o forse inevitabile, legittimazione e riconoscimento istituzionale di un’idea della storia, di un suo racconto, in parte o completamente non riconosciuti come veridici. Ma non è forse questo il peccato più grave.
La faziosità intrinseca e la spinta divisionistica e disarmonica di cui questa lettura si fa portatrice, certamente non favoriranno un sereno lavoro di ricostruzione storica e dibattito democratico. Non c’è complottismo che tenga, non c’è alcuna rilettura sensazionalistica ed emotivamente impattante che giustifichi questa presa di posizione del Consiglio Regionale. Si è lasciato ingannare o tenta di ingannare?
LINK DI APPROFONDIMENTO:
domenica 30 luglio 2017
Unità d’Italia: Parlare non è sparare (di Lino Patruno).
Rilanciamo l’articolo del
giornalista e saggista Lino Patruno pubblicato sulla Gazzetta del
Mezzogiorno il 28 luglio 2017. Ma, prima conosciamo l'antefatto.
L'ANTEFATTO
I Consiglieri Regionali pugliesi del M5S invece di cavalcare l'onda sollevata dal lavoro di ricerca e divulgazione di anni dei Movimenti politici identitari (come ad esempio: Movimento Duosiciliano-MDS, PARLAMENTO DUE SICILIE-Parlamento del Sud, NeoBorbonici, ecc.) si sarebbero dovuti confrontare e dialogare, ma evidentemente piacciono le mezze misure, le mezze verità!.
Infatti, ne hanno seguito le "mosse" e le "strategie" a distanza di sicurezza tanto ché nei mesi scorsi, hanno presentato in diverse Regioni del Sud una mozione per l’istituzione del 13 febbraio come “Giornata della Memoria per le vittime meridionali del processo di Unità d’Italia”.
Lo scorso 28 febbraio, il sen. Sergio Puglia (M5S) è intervenuto al Senato dichiarando che "...il tempo è maturo per fare una riflessione e analizzare cosa accadde alle popolazioni civili meridionali e quanto ancora ci costa nel presente. Nei testi scolastici si fa appena un accenno. Chiediamo solo la verità".
Invece, la mozione presentata in Puglia, a firma di Antonella Laricchia (candidata presidente e candidata consigliera regionale per il M5S nel 2015), è stata approvata a stragrande maggioranza dal Consiglio Regionale pugliese. La mozione impegna la Giunta regionale a "...indicare il 13 febbraio come giornata ufficiale in cui si possano commemorare i meridionali che perirono in occasione dell'Unità, nonché i relativi paesi rasi al suolo".
La data del 13 febbraio, ricorda la caduta della piazzaforte di Gaeta nel 1861, dove i soldati napoletani assieme al re Francesco II di Borbone delle Due Sicilie alla moglie regina Maria Sofia, resistettero per 94 giorni al brutale e sanguinoso assedio piemontese.
L'ARTICOLO
L'ANTEFATTO
I Consiglieri Regionali pugliesi del M5S invece di cavalcare l'onda sollevata dal lavoro di ricerca e divulgazione di anni dei Movimenti politici identitari (come ad esempio: Movimento Duosiciliano-MDS, PARLAMENTO DUE SICILIE-Parlamento del Sud, NeoBorbonici, ecc.) si sarebbero dovuti confrontare e dialogare, ma evidentemente piacciono le mezze misure, le mezze verità!.
Infatti, ne hanno seguito le "mosse" e le "strategie" a distanza di sicurezza tanto ché nei mesi scorsi, hanno presentato in diverse Regioni del Sud una mozione per l’istituzione del 13 febbraio come “Giornata della Memoria per le vittime meridionali del processo di Unità d’Italia”.
Lo scorso 28 febbraio, il sen. Sergio Puglia (M5S) è intervenuto al Senato dichiarando che "...il tempo è maturo per fare una riflessione e analizzare cosa accadde alle popolazioni civili meridionali e quanto ancora ci costa nel presente. Nei testi scolastici si fa appena un accenno. Chiediamo solo la verità".
Invece, la mozione presentata in Puglia, a firma di Antonella Laricchia (candidata presidente e candidata consigliera regionale per il M5S nel 2015), è stata approvata a stragrande maggioranza dal Consiglio Regionale pugliese. La mozione impegna la Giunta regionale a "...indicare il 13 febbraio come giornata ufficiale in cui si possano commemorare i meridionali che perirono in occasione dell'Unità, nonché i relativi paesi rasi al suolo".
La data del 13 febbraio, ricorda la caduta della piazzaforte di Gaeta nel 1861, dove i soldati napoletani assieme al re Francesco II di Borbone delle Due Sicilie alla moglie regina Maria Sofia, resistettero per 94 giorni al brutale e sanguinoso assedio piemontese.
L'ARTICOLO
Unità
d’Italia: Parlare non è sparare
di Lino Patruno.
Non se ne deve parlare.
Lo chiede una petizione firmata da una docente dell’università di Bari dopo la
mozione del M5S per l’istituzione in Puglia, il 13 febbraio, della Giornata
della Memoria per le vittime meridionali del processo di Unità d’Italia. La
petizione on line si attende tre decisioni dal governatore Emiliano. Uno,
bloccare l’iniziativa. Due, non finanziare alcuna pubblica celebrazione. Tre,
non coinvolgere le scuole in alcun modo. Essendo una petizione, non è un
ordine. Petizione di privati cittadini dopo che la mozione in consiglio
regionale (a nome di tutti i cittadini) è stata approvata da tutti tranne
quattro. E condivisa dallo stesso Emiliano. Ma la petizione
giunge dopo che cinque autorevoli storici (sempre dell’università di Bari)
avevano definito “operazione neoborbonica” la mozione.
Preoccupati che si possa dire agli studenti che il Mezzogiorno è arretrato per colpa dell’unificazione. E che il brigantaggio è stato qualcosa di diverso dai sanfedisti del cardinale Ruffo contro i giacobini. Perché tutto questo sarebbe propaggine estrema di un meridionalismo “piagnone” e rivendicazionista. Francamente (concludono) un epilogo del meridionalismo storico “forse prevedibile”, ma del quale c’è poco da rallegrarsi. Se questo epilogo del meridionalismo storico (dalle mille facce, peraltro) era “forse prevedibile”, ci si chiede perché i nostri storici non siano intervenuti prima che diventasse grande. Raccontando in modo convincente una verità che evidentemente è messa in discussione. E chiedendosi perché lo è. Fino al punto che si istituisce una Giornata della Memoria che, oltre che commemorare, si propone di mettere appunto in discussione. Cioè discutere quanto era considerato indiscutibile, e indiscusso: il modo in cui si è fatta l’Unità d’Italia. Non di negarla.
Preoccupati che si possa dire agli studenti che il Mezzogiorno è arretrato per colpa dell’unificazione. E che il brigantaggio è stato qualcosa di diverso dai sanfedisti del cardinale Ruffo contro i giacobini. Perché tutto questo sarebbe propaggine estrema di un meridionalismo “piagnone” e rivendicazionista. Francamente (concludono) un epilogo del meridionalismo storico “forse prevedibile”, ma del quale c’è poco da rallegrarsi. Se questo epilogo del meridionalismo storico (dalle mille facce, peraltro) era “forse prevedibile”, ci si chiede perché i nostri storici non siano intervenuti prima che diventasse grande. Raccontando in modo convincente una verità che evidentemente è messa in discussione. E chiedendosi perché lo è. Fino al punto che si istituisce una Giornata della Memoria che, oltre che commemorare, si propone di mettere appunto in discussione. Cioè discutere quanto era considerato indiscutibile, e indiscusso: il modo in cui si è fatta l’Unità d’Italia. Non di negarla.
I nostri docenti
sanno bene che oggi i dogmi fanno venire l’orticaria anche a un papa Francesco.
E che il tempo ha scalfito (senza che i Borbone c’entrassero nulla) altri
dogmi. Quello della Resistenza, per dire, che fra l’altro è un secondo mito
fondativo d’Italia dopo l’Unità, una Rifondazione.
Tema sul quale il silenzio doveva impedire che emergessero risvolti di latente guerra civile pur per una sacra lotta che ci ha restituito alla democrazia e alla civiltà dopo il fascismo. Poi è venuto fuori un Giampaolo Pansa a parlarci del sangue dei vinti (l’eccidio dei fascisti) cui si è risposto stalinisticamente demonizzandolo. E figuriamoci quando ha parlato del sangue fra i vincitori, l’eliminazione di concorrenti scomodi per il futuro comunista che sognavano di imporre.
Tema sul quale il silenzio doveva impedire che emergessero risvolti di latente guerra civile pur per una sacra lotta che ci ha restituito alla democrazia e alla civiltà dopo il fascismo. Poi è venuto fuori un Giampaolo Pansa a parlarci del sangue dei vinti (l’eccidio dei fascisti) cui si è risposto stalinisticamente demonizzandolo. E figuriamoci quando ha parlato del sangue fra i vincitori, l’eliminazione di concorrenti scomodi per il futuro comunista che sognavano di imporre.
No, non si doveva
parlare delle foibe, la pulizia etnica con la quale i partigiani jugoslavi di
Tito regolarono a modo loro i conti con gli italiani considerati compromessi
col regime. Cinquemila buttati nelle fosse. E per i quali si è istituito un
Giorno del Ricordo oltre 60 anni dopo. Perché per tutto quel tempo gli storici
che decidono ciò di cui si deve parlare o no avevano deciso che non se ne
parlasse. Come ancòra non si parla delle centinaia di migliaia di italiani non solo
deportati dalle terre dalmate-istriane ma accolti a sputi ovunque nel loro
stesso Paese.
No, non si doveva
parlare di Mussolini e di quel rapporto con gli italiani inizialmente più
sentimentale che fra dittatore e sottomessi. E Renzo De Felice doveva chiamarsi
Renzo De Felice perché non finisse dietro la lavagna in università nelle quali,
più che aria, si respirava egemonia di sinistra. Magari, chissà, non si doveva
parlare dell’Olocausto, e che pacchia sarebbe stata per chi continua a dire che
è tutta una bufala. Non si doveva parlare, chissà, della pedofilia nella
chiesa, e non se ne è parlato finché non è scoppiata fra i piedi di una chiesa
cui neanche il suddetto Francesco riesce a raddrizzare la testa. E chissà, non
si doveva parlare del patto Stato-mafia, delegato alla solita magistratura da
una politica che mette la polvere sotto il tappeto come a volte gli storici.
E quanto alla temuta
incursione nelle aule, è stato un Galli della Loggia a dire con sconcerto che
ormai è sempre diffusa nelle scuole del Sud la convinzione che sull’Unità non
l’hanno raccontata tutta. Allora gli storici si degnino di accompagnarsi con i
loro critici nelle scuole, invece di lanciare i “niet”. Per parlare, non per
tacere. Per spiegare ai ragazzi del Sud perché devono ancora emigrare. Anche se
c’è chi dice, basta, raccontiamo il Sud in altro modo, come comunque si fa. E
se poi si accusa Emiliano di volere con l’operazione “politica” del 13 febbraio
raggiungere il senso comune del suo “popolo”, cosa fanno contro questo senso
comune: proibiscono e basta?
La Lega Nord è nata
in Italia nel silenzio assordante degli storici, e non solo, meridionali. E la
storia (non meno della chimica o della fisica o della medicina) si basa sull’evoluzione
delle conoscenze, non sull’immobilismo dogmatico. Che allora sarebbe solo
potere. No, non si abbia paura.
LINKS DI APPROFONDIMENTO
lunedì 24 luglio 2017
giovedì 13 luglio 2017
VALENZANO: discorsivo seduta consigliare del 16/06/2017
Discorsivo seduta consigliare del 16/06/2017
http://albopretorio.datamanagement.it/allega/comunedivalenzano/pubblicazione/2017/07/0_102458271.pdf
http://albopretorio.datamanagement.it/allega/comunedivalenzano/pubblicazione/2017/07/0_102458271.pdf
Registro pubblicazioni: N°1143/2017
Atto: Seduta Consiglio Comunalevenerdì 30 giugno 2017
Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety
Rilanciamo l'articolo pubblicato sul blog di FILCANTIERI.
La circolare del Ministero dell’Interno U.0011464 del 19/06/2017 emanata dal Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, completa il quadro delle disposizioni adottate dopo la calca causata nel centro di Torino da un falso allarme terrorismo durante la proiezione su maxischermo di una finale di calcio cui prendeva parte la Juventus.
Pertanto, qualsiasi genere di manifestazione pubblica prevista (culturale, musicale, di intrattenimento, sportivo, di protesta, anche di carattere religioso o politico…eccetera, eccetera), dovrà essere attentamente valutata dai Sindaci, che devono coordinarsi con il soggetto Organizzatore e le Forze dell’Ordine, per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone).
La circolare dispone, che dovranno essere accertate le seguenti "imprescindibili" condizioni di sicurezza:
- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
L'analisi e la valutazione va poi effettuata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che potrà sempre imporre ulteriori precauzioni, col supporto della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco per i dettagli.
Tale circolare, va ad integrare la precedente circolare n° 555/oP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, nella quale sono state fornite indicazioni sui servizi di ordine e sicurezza pubblica (security).
Per completezza, si evidenzia che in precedenza il Ministero dell'Interno, con la circolare 557/PASU/005089/13500 A(8) del 14 marzo 2013, con riferimento alle "feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito dei quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo o trattenimento", aveva precisato che "in presenza di allestimenti che siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa dell'entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di Vigilanza, indipendentemente o meno dalla presenza di strutture destinate agli spettatori", disposizioni già note ai soggetti Organizzatori, che presentano ai vari Comandi di Polizia Locale, la Domanda di Autorizzazione per Pubblico Spettacolo/Trattenimento all'aperto (artt. 68-69 TULPS) in marca da bollo.
ALCUNE NOTE DOLENTI:
- Dal Piemonte alla Sicilia "le molte e variegate manifestazioni, già programmate, sono state annullate perché mancanti di garanzie sufficienti, in materia di Safety e di Security integrate";
- Sindaci e soggetti Organizzatori sono disposti a voler realizzare "manifestazioni pubbliche" ed assumersi, ulteriori, responsabilità civili e penali, per l'inosservanza delle suddette nuove e "rigorose" disposizioni governative?
- Le Amministrazioni Locali ed i soggetti Organizzatori avranno predisposto, nei loro bilanci, fondi/risorse economiche supplementari a copertura di tali disposizioni governative, per la buona riuscita di ogni singola "manifestazione pubblica"?
La circolare del Ministero dell’Interno U.0011464 del 19/06/2017 emanata dal Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, completa il quadro delle disposizioni adottate dopo la calca causata nel centro di Torino da un falso allarme terrorismo durante la proiezione su maxischermo di una finale di calcio cui prendeva parte la Juventus.
Pertanto, qualsiasi genere di manifestazione pubblica prevista (culturale, musicale, di intrattenimento, sportivo, di protesta, anche di carattere religioso o politico…eccetera, eccetera), dovrà essere attentamente valutata dai Sindaci, che devono coordinarsi con il soggetto Organizzatore e le Forze dell’Ordine, per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone).
La circolare dispone, che dovranno essere accertate le seguenti "imprescindibili" condizioni di sicurezza:
- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
- Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
- Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsioni di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;
- Piano di impiego, a cura dell'Organizzazione, di un adeguato numero di Operatori (Stewards) formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione;
- Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- Spazi e servizi di supporto accessori;
- Previsione, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, di un'adeguata Assistenza Sanitaria;
- Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;
- Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.
L'analisi e la valutazione va poi effettuata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che potrà sempre imporre ulteriori precauzioni, col supporto della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco per i dettagli.
Tale circolare, va ad integrare la precedente circolare n° 555/oP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, nella quale sono state fornite indicazioni sui servizi di ordine e sicurezza pubblica (security).
Per completezza, si evidenzia che in precedenza il Ministero dell'Interno, con la circolare 557/PASU/005089/13500 A(8) del 14 marzo 2013, con riferimento alle "feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito dei quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo o trattenimento", aveva precisato che "in presenza di allestimenti che siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa dell'entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di Vigilanza, indipendentemente o meno dalla presenza di strutture destinate agli spettatori", disposizioni già note ai soggetti Organizzatori, che presentano ai vari Comandi di Polizia Locale, la Domanda di Autorizzazione per Pubblico Spettacolo/Trattenimento all'aperto (artt. 68-69 TULPS) in marca da bollo.
- Dal Piemonte alla Sicilia "le molte e variegate manifestazioni, già programmate, sono state annullate perché mancanti di garanzie sufficienti, in materia di Safety e di Security integrate";
- Sindaci e soggetti Organizzatori sono disposti a voler realizzare "manifestazioni pubbliche" ed assumersi, ulteriori, responsabilità civili e penali, per l'inosservanza delle suddette nuove e "rigorose" disposizioni governative?
- Le Amministrazioni Locali ed i soggetti Organizzatori avranno predisposto, nei loro bilanci, fondi/risorse economiche supplementari a copertura di tali disposizioni governative, per la buona riuscita di ogni singola "manifestazione pubblica"?
martedì 30 maggio 2017
VALENZANO: Discorsivo seduta consigliare del 03/05/2017
Discorsivo seduta consigliare del 03/05/2017
Registro pubblicazioni: N°852/2017
Atto: Seduta Consiglio Comunale
Atto: Seduta Consiglio Comunale
mercoledì 17 maggio 2017
domenica 30 aprile 2017
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