
ART. 143 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) Scioglimento dei Consigli
Comunali e Provinciali  conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e
provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a
norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di
tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma
2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi
elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o
l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore
generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto
competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma
promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto
nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica
amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre
mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo
massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al
prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle
conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque
diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed
elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una
relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di
cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella
relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi
interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità
organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta
antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di
cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento
penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore
della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano
rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di
cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di
scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e
pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli
amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta
la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della
provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle
leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la
relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1
con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai
dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del
Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento
utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla
normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o
altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte
dell'autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono
risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi
di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata
e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di
cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7.Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o
l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno,
entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti
dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti
emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento
sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
8.Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità
organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini
dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al
decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del
prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la
riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo
ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da
dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi
in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di
assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione
amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo
si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in
cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una
domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle
elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991,
e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello
scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data
di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e
le modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente
prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato
causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,
che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato
dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con
provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il
Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella
proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del
decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da
ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può
eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma
10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente
articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.