mercoledì 31 ottobre 2018
venerdì 19 ottobre 2018
giovedì 18 ottobre 2018
domenica 16 settembre 2018
martedì 3 luglio 2018
martedì 26 giugno 2018
venerdì 15 giugno 2018
VALENZANO: utilizzo palestre scolastiche in orario extra-scolastico - A.S. 2018/19
Utilizzo palestre scolastiche in orario extra-scolastico - A.S. 2018/19
http://www.comune.valenzano.ba.it/home/-/asset_publisher/O33aIhVYhn4s/content/utilizzo-palestre-scolastiche-in-orario-extrascolastico-a-s-2018-2019-presentazione-domande-entro-e-non-oltre-il-30-06-2018;jsessionid=83FE3ACA26F7C3D1A5EF0331FB09F237?redirect=http%3A%2F%2Fwww.comune.valenzano.ba.it%2Fhome%3Bjsessionid%3D83FE3ACA26F7C3D1A5EF0331FB09F237%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_O33aIhVYhn4s%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-5%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
NEL LINK SONO PUBBLICATI:
- Regolamento;
- Domanda;
- Manifesto pubblico.
- Regolamento;
- Domanda;
- Manifesto pubblico.
domenica 20 maggio 2018
domenica 1 aprile 2018
giovedì 15 marzo 2018
sabato 3 marzo 2018
giovedì 1 marzo 2018
martedì 13 febbraio 2018
GIORNATA DELLA MEMORIA DEI CADUTI DELLE DUE SICILIE (13/02/1861 - 13/02/2018).
In
mancanza dell’attesa Delibera di G. R. (Giunta Regionale) della mozione
presentata dal Movimento 5 Stelle per l’istituzione del 13
febbraio come Giornata
della Memoria delle Vittime Meridionali del Risorgimento italiano,
il Movimento Duosiciliano, Unione
Mediterranea Circolo Terra di Bari, i Comitati Due Sicilie Puglia e Tavola
Meridionale commemoreranno
quanti persero la vita, militari e civili del sud, a causa dell'invasione
militare garibaldina e militare.
L'intenzione è quella di dare la possibilità ai cittadini di informarsi su ciò che viene ancora oscurato dalla storia scritta dai Savoia e dalla storiografia ufficiale in modo da poter riacquisire l'identità di un popolo.
L'intenzione è quella di dare la possibilità ai cittadini di informarsi su ciò che viene ancora oscurato dalla storia scritta dai Savoia e dalla storiografia ufficiale in modo da poter riacquisire l'identità di un popolo.
giovedì 18 gennaio 2018
VALENZANO: La "buona politica" parla anche duosiciliano.
La Segreteria politica di Valenzano di MDS-MovimentoDuosiciliano, dopo aver appreso informazioni dai Mass-Media, comunica che propri iscritti e simpatizzanti hanno partecipato all'incontro pubblico, tenutosi a Valenzano (BA), il giorno 17/01/2018 ed intitolato: "La buona politica di Don Ciotti", con i seguenti relatori:
- Don Luigi Ciotti (fondatore Ass. LIBERA);
- Michele Abbaticchio (Sindaco di Bitonto);
- Dott. Marco Dinapoli (ex-capo Procura di Brindisi).
domenica 3 dicembre 2017
giovedì 16 novembre 2017
venerdì 3 novembre 2017
sabato 28 ottobre 2017
VALENZANO: Divieto di esposizione e vendita di animali, per l’antichissima "Fiera di Ognissanti".
Ordinanza del 1° Novembre 2017, dalle ore 04:00 alle ore 22:00, per motivi igienico-sanitari, DIVIETO di esporre e vendere animali in generale in tutta l'area della Fiera di Ognissanti.
ALBO PRETORIO
Registro Pubblicazioni: N°1684/2017
Atto: ORDINANZA DIRIGENZIALE Registro Pubblicazioni: N°1684/2017
Il Comune di Valenzano, con l'Ordinanza Dirigenziale n°9 del 27/10/2017, ha disposto per il giorno 1° Novembre 2017, dalle ore 04:00 alle ore 22:00, per motivi igienico-sanitari, il DIVIETO di esporre e vendere animali in generale in tutta l'area della Fiera di Ognissanti.
Inoltre, si legge nell'Ordinanza:
SI AVVERTE, CHE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI TRASGRESSORI, SI PROCEDERÁ SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA E SARÀ DISPOSTA, DI CONSEGUENZA, L’IMMEDIATA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÁ DI VENDITA O ESPOSIZIONE.
La segreteria politica locale del MovimentoDuosiciliano - MDS apprezza la "lodevole" disposizione amministrativa, anche perché l'Ente Locale non dispone di un Regolamento Comunale specifico ed aggiornato, per adempiere al "complesso, strutturale e burocratico" (secondo noi) quadro normativo: Comunitario, Nazionale e Regionale.
Inoltre, il MovimentoDuosiciliano - MDS invita i cittadini e residenti di Valenzano a segnalare alla Pubblica Autorità eventuali trasgressioni e violazioni della presente ordinanza.
SI AVVERTE, CHE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI TRASGRESSORI, SI PROCEDERÁ SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA E SARÀ DISPOSTA, DI CONSEGUENZA, L’IMMEDIATA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÁ DI VENDITA O ESPOSIZIONE.
La segreteria politica locale del MovimentoDuosiciliano - MDS apprezza la "lodevole" disposizione amministrativa, anche perché l'Ente Locale non dispone di un Regolamento Comunale specifico ed aggiornato, per adempiere al "complesso, strutturale e burocratico" (secondo noi) quadro normativo: Comunitario, Nazionale e Regionale.
Inoltre, il MovimentoDuosiciliano - MDS invita i cittadini e residenti di Valenzano a segnalare alla Pubblica Autorità eventuali trasgressioni e violazioni della presente ordinanza.
martedì 26 settembre 2017
ART. 143 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) Scioglimento dei Consigli Comunali e Provinciali.
ART. 143 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) Scioglimento dei Consigli
Comunali e Provinciali  conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7.Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
8.Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità
organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini
dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al
decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del
prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la
riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo
ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da
dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi
in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di
assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione
amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo
si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in
cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una
domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle
elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991,
e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello
scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data
di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e
le modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente
prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato
causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,
che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato
dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con
provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il
Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella
proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del
decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da
ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può
eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma
10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
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